Istituto Finanziario Europeo Spa - Provvedimento n. 401 del 21 luglio 2020 (esponenti)

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio
e la disciplina dei mercati finanziari”;
VISTI lo Statuto della Banca d’Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le
modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;
VISTO il Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012, recante
“Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive
modifiche e integrazioni;
VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art.
131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40,
art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23.2.2020 o iniziati
successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 ai
fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
esecutivi;
CONSIDERATO che la Banca d’Italia ha accertato nei confronti dell’Amministratore
delegato Alberto Mondini e del Direttore generale Claudia Nicolò di Istituto Finanziario
Europeo Spa le irregolarità di seguito indicate:
- carenze nell’organizzazione e nei controlli interni (art. 108, co. 1, TUB; Tit. III, Cap.
1, Circ. 288 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”; art. 144 ter, co.
1, lett. a), TUB);
CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate ai soggetti ritenuti
responsabili, secondo le formalità previste dall’art. 145 TUB;
CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell’istruttoria e ogni altro elemento
istruttorio;
VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in
osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto
all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio
della Banca d’Italia l’applicazione nei confronti dell’ex Amministratore delegato Carlo Alberto
Mondini e dell’ex Direttore generale Claudia Nicolò di sanzioni amministrative pecuniarie ai
sensi dell’art. 144-ter del TUB, trasmettendo i relativi atti;
VISTA le note (omissis) con le quali il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha
trasmesso agli interessati la proposta di sanzione e i relativi allegati;
VISTE le ulteriori osservazioni presentate in merito alla proposta del Servizio Rapporti
Istituzionali di Vigilanza dai sigg. Carlo Alberto Mondini e Claudia Nicolò;
VISTO il parere dell’Avvocato Generale (omissis);
VISTA la delibera del Direttorio (omissis);
Provvedimenti sanzionatori
2
LA BANCA D’ITALIA
ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate
dagli ex esponenti non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di
Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l’irrogazione di sanzioni
amministrative pecuniarie, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);
DISPONE CHE
a carico delle persone di seguito indicate, nella qualità precisata, siano inflitte, ai sensi
dell’art. 144-ter TUB, per le irregolarità sopra indicate, le seguenti sanzioni amministrative
pecuniarie:
- Amministratore delegato Carlo Alberto Mondini: € 22.000;
- Direttore generale Claudia Nicolò: € 17.000.
– omissis –
Roma, 21.07.2020
IL GOVERNATORE: I. VISCO